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PRO SOL Consulting Società
Semplice

Tutela del patrimonio · Pianificazione · Passaggio generazionale

Società semplice,
piccola ma potente

Cos’è e perché devi utilizzarla. Flessibilità e vantaggi in tema di governance e di organizzazione fanno della società semplice una delle strutture societarie più utilizzate per la pianificazione e la gestione patrimoniale degli asset familiari.

  • Art. 2252quote non cedibili senza il consenso di tutti i soci
  • Art. 2270il creditore del socio non pignora la quota
  • 0bilanci da depositare e scritture contabili obbligatorie

Domande e dubbi frequenti

Qual è la paura dell’imprenditore? La sicurezza patrimoniale

Gli imprenditori, prima o poi, hanno bisogno di avere una maggiore protezione del proprio patrimonio da attacchi ingiustificati da parte di terzi. Iniziano così a cercare soluzioni per proteggere il patrimonio in modo che non sia pignorato.

Cercando, scoprono che le società di persone (S.n.c., S.a.s. e S.s.) permettono di avere quote che non possono essere prese da terzi. Le società semplici, però, hanno alcune differenze rispetto a S.n.c. e S.a.s.: la tutela contro il pignoramento funziona in modo diverso e bisogna fare attenzione a determinati fattori.

Per questo abbiamo raccolto qui le differenze di pignoramento della quota di una società semplice rispetto alle altre società di persone e le cose a cui devi prestare attenzione: prima la differenza tra pignoramento ed espropriazione forzata, poi cosa dice il Codice civile, infine i punti di attenzione.

Titolo V – Delle società · Capo II – Della società semplice

Cosa dice il Codice civile sul pignoramento delle quote

Per capire se le quote della società semplice si possano pignorare bisogna esaminare due articoli del Codice civile. Di seguito il testo e, subito dopo, il significato pratico per te.

Art. 2252

Modificazioni del contratto sociale

Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

È il fulcro dell’impignorabilità della quota. Ogni società è un contratto tra soci che mettono in comune dei beni per svolgere insieme un’attività economica e dividerne gli utili.

In una S.r.l. i soci possono vendere le quote liberamente, salvo clausole specifiche dell’atto costitutivo. Nelle società di persone no: i soci possono uscire solo con il consenso degli altri, perché ogni passaggio di quote è una modifica del contratto sociale.

Dunque i terzi non possono pignorare la tua quota di società semplice senza il consenso dell’altro socio. L’ingresso di nuovi soci è possibile solo con il consenso unanime: l’esecuzione forzata della quota diventa di fatto impossibile, sempre che tu abbia la collaborazione dell’altro socio.

Art. 2270

Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione.

Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.

Non significa essere liberi da ogni problema. Se un socio ha debiti personali, i terzi possono prendere gli utili che la quota gli attribuisce, ma non possono pignorare la quota.

L’unica cosa che possono fare è obbligare il socio a liquidare la quota entro tre mesi, se gli utili non bastano a coprire il debito. E questo è un enorme vantaggio: puoi vendere la quota a chi vuoi, anche a una persona con cui hai un legame stretto, e usare il ricavato per coprire i debiti.

Liquidazione della quota

Decidi tu

Se devi liquidare la quota della società semplice per ripagare i debiti, puoi decidere a chi vendere e a quale prezzo.

Pignoramento

Decide l’asta

Il bene ti viene tolto e venduto all’asta al miglior offerente: non controlli né il prezzo né l’acquirente.

Perché la devi utilizzare?

I motivi per cui scegliere la società semplice

01

Nessun formalismo

Patti sociali modellabili sulle specifiche esigenze dei soci.

02

Costi minimi

La gestione della S.s. è assimilabile a quella di un privato cittadino.

03

Quote blindate

Le quote possono essere rese impignorabili e insequestrabili.

04

Salvaguardia del patrimonio

Gestione di patrimoni mobiliari o immobiliari al riparo dalle vicende personali.

05

Passaggio generazionale

Strumento utile per pianificare la successione.

06

Patrimonio di famiglia

Organizzazione e trasferimento dei beni tra i membri di una stessa famiglia.

07

Alternativa concreta

Rispetto alla detenzione personale o tramite società commerciale.

08

Niente presunzioni

Non è soggetta alle verifiche tramite strumenti presuntivi su ricavi e volumi d’affari.

09

Niente scritture contabili

Nessun obbligo di tenuta delle scritture contabili né di redazione del bilancio.

10

Niente ISA

Non è soggetta agli indici sintetici di affidabilità (ex studi di settore).

11

Niente società di comodo

Non rientra nella disciplina delle società di comodo.

12

Patrimonio separato

La S.s. ha un patrimonio proprio, distinto da quello dei soci.

13

Beni al riparo

I beni conferiti sono immuni dall’aggressione dei creditori particolari del socio.

14

Responsabilità limitabile

Possibile limitare la responsabilità dei soci non amministratori.

15

Nessun fallimento

Non potendo esercitare attività commerciale, la S.s. non è soggetta a fallimento.

16

Tassazione come persona fisica

Il reddito è imputato ai soci per trasparenza, con le regole delle persone fisiche.

Attenzione: il venir meno dell’obbligo di dichiarazione dei redditi non vale per la società semplice che ha ad oggetto la gestione di beni immobili, perché genera redditi di natura fondiaria.

Pensi che la società semplice possa fare al caso tuo?

Chiedi adesso la tua consulenza gratuita: ti aiuteremo, sulla base delle tue esigenze, a trovare la soluzione giusta, che sia la società semplice o un’altra strategia fiscalmente solida.

Alcuni articoli interessanti

La società semplice dei grandi patrimoni italiani

DICEMBRE S.S.

La cassaforte della famiglia Agnelli-Elkann

Nel 1984 nacque una società semplice che vedeva tra i fondatori Gianni e Umberto Agnelli, Franzo Grande Stevens e Gianluigi Gabetti. Fu chiamata Dicembre: da questa piccola struttura si dipana la catena di partecipazioni che, attraverso la Giovanni Agnelli BV ed Exor, arriva a Stellantis, Ferrari, CNH Industrial e Juventus. Chi controlla la Dicembre ha, di fatto, le chiavi del regno.

Continua su MOW
SERENA S.S.

La società immobiliare della famiglia Draghi

Un fabbricato rurale da ristrutturare con annessi terreni a Città della Pieve, in Umbria. Il piano di riqualificazione è presentato dalla «Serena società semplice», costituita a Roma il 17 novembre 2007 per farvi confluire le proprietà immobiliari di famiglia: soci amministratori i coniugi, soci i due figli.

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GESTIMAR S.S.

Da S.r.l. a società semplice: l’immobiliare di Beppe Grillo

Il 15 novembre, a Genova, davanti al notaio, l’amministratrice unica della Gestimar srl, società immobiliare della famiglia Grillo, ha avviato la trasformazione in società semplice, beneficiando di un provvedimento che riconosce un forte sconto fiscale sulle proprietà immobiliari.

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Video

Cosa dicono della società semplice i professionisti

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Giurisprudenza

Cosa dicono della società semplice i tribunali

17 maggio 2021Tribunale di Milano

Onere di allegazione e prova nell’azione di regresso del socio di società semplice

L’azione dei soci di società semplice nei confronti del socio gestore di fatto per la condivisione dei debiti sociali configura azione di regresso fondata sulla responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 2267, co. 1, c.c. La responsabilità del socio di fatto nei confronti degli altri soci presuppone l’accertamento della sua qualità di socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali, oltre che dell’inadempimento della società nei confronti dei terzi creditori e dell’avvenuto pagamento del dovuto da parte degli altri soci.

Massima a cura di Francesco Ilari · RG 40666/2019Leggi tutto
8 gennaio 2021Tribunale di Milano

Debito a seguito del recesso di una società semplice da una cooperativa

Quando, a seguito del legittimo esercizio del recesso di una società semplice da una società cooperativa con scopo mutualistico, poi trasformatasi in cooperativa agricola per azioni, si accerti la sussistenza di un debito della recedente, per il medesimo debito sono solidalmente ed illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 2267, co. 1, c.c., i soci della società recedente, obbligati al pagamento del debito maggiorato degli interessi e, se soccombenti, alla rifusione delle spese processuali.

Massima a cura di Cettina Liotti · RG 59583/2019Leggi tutto
29 ottobre 2020Tribunale di Torino

Il consenso dei soci all’ingresso degli eredi del socio defunto può desumersi da fatti concludenti

L’art. 2284 c.c. prevede il necessario consenso dei soci superstiti affinché gli eredi del socio defunto acquistino la qualità di soci. Tuttavia questo consenso può desumersi da “fatti concludenti”, cioè dal comportamento di acquiescenza o di non contestazione tenuto dagli altri soci verso gli eredi che agiscono come soci compiendo atti di gestione della società (ad esempio il pagamento delle imposte).

Massima a cura di Alessia Masiero · RG 26755/2018Leggi tutto
23 aprile 2019Tribunale di Roma

Efficacia di giudicato dell’azione di rendimento del conto verso il liquidatore di società semplice

Il giudizio di rendimento del conto proposto nei confronti del liquidatore della società (artt. 2261, 2262 c.c. e 263 c.p.c.) deve ricollegarsi all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale: l’atto con cui questo viene definitivamente accertato è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sull’obbligo di rendiconto. Nel caso di specie è stata accertata l’esistenza di spese non documentate e il corrispondente credito risarcitorio della società verso il liquidatore inadempiente.

Massima a cura di Maurizio Fusco · RG 69543/2017Leggi tutto
8 agosto 2017Tribunale di Roma

Recesso da società semplice costituita per una durata superiore alla normale vita umana

L’art. 2285 c.c. prevede che ogni socio possa recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, e la giurisprudenza equipara alla società con durata indeterminata quella con durata prevista superiore alla normale vita umana.

Massima a cura di Carlotta Rinaldo · RG 16897/2015Leggi tutto
3 luglio 2017Tribunale di Roma

Resa del conto dell’amministratore di società semplice

L’amministratore di società semplice è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 2261 c.c. La domanda di rendiconto può essere presentata giudizialmente, ma non include, a meno che sia esplicitamente formulata, la domanda di responsabilità e quella di riconoscimento di attribuzioni patrimoniali.

Massima a cura di Carlotta Rinaldo · RG 52118/2012Leggi tutto
8 novembre 2016Tribunale di Roma

Iscrivibilità della società semplice di mero godimento

Il legislatore ha progressivamente offerto rilevanza alle società a scopo di godimento. Con norme a valenza transitoria, ma ripetute nel tempo, e a finalità essenzialmente fiscali, ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento (artt. 2247 e 2248 c.c.).

Massima a cura di EdoardoLeggi tutto
21 febbraio 2019Tribunale di Torino

Rimedi avverso la deliberazione di esclusione da società semplice

Stante il carattere residuale del rimedio ex art. 700 c.p.c., è inammissibile il ricorso col quale si chieda in via d’urgenza la sospensione della delibera di esclusione di un socio di società di persone, in presenza del rimedio tipico dell’opposizione ex artt. 2286 e 2287 c.c. In ogni caso l’istanza cautelare è infondata qualora non sia stato proposto il giudizio di merito ai sensi dell’art. 2287 c.c.

Massima a cura di Chiara Flaim · RG 19043/2017Leggi tutto

Per ulteriori sentenze: Giurisprudenza delle Imprese, il riferimento online per le sentenze sul mondo delle imprese.