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PRO SOL Consulting Società
Semplice

F.A.Q.

Domande frequenti sulla società semplice

Tutto quello che c’è da sapere, in 11 risposte.

1Cos’è una società semplice?

Il codice civile definisce la società come un contratto attraverso il quale due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili conseguiti.

L’ordinamento giuridico italiano prevede la possibilità di costituire varie forme di società, sia su base personale, che di capitali. Tra tutte le forme disponibili la società semplice ne rappresenta il modello base.

La società semplice (di seguito definita brevemente anche come S.s.) rappresenta il modello più elementare di società e si caratterizza, principalmente, dal fatto che essa non può esercitare attività commerciali. Pertanto chi ha intenzione di svolgere un’attività di tipo commerciale deve rivolgere il suo sguardo su altre forme.

La legge espressamente stabilisce che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi indicati nel capo III del libro V, titolo V c.c. (s.n.c., s.a.s., S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.); quelle che svolgono attività diversa sono invece regolate dalle norme sulle società semplici.

Proprio per questa sua caratteristica le S.s. sono poco diffuse nella pratica. Va chiarito, comunque, che il fatto di non poter esercitare attività di tipo commerciale non impedisce alle società semplici di agire per scopo di lucro, perché il modello scelto incide solo sul tipo di attività e non sullo scopo finale. Pertanto si può concludere che la S.s. ha ad oggetto l’esercizio economico di un’attività non commerciale.

2Quali sono le sue caratteristiche?

Non potendo operare nel commercio, la S.s. sarà indicata, in particolare, per lo svolgimento di attività di tipo agricolo, e dunque per l’imprenditore agricolo che si cimenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e tutte le attività ad essa connesse.

Altri esempi sono le attività professionali svolte in forma associata, oppure le attività di gestione di proprietà mobiliari e/o immobiliari. Si è discusso, in dottrina e in giurisprudenza, se la S.s. abbia personalità giuridica e la risposta è sempre stata negativa.

Questo perché le S.s. sono annoverate nell’ambito delle società di persone, per le quali l’elemento personale dei soci prevale rispetto al capitale. Data la sua natura personale, molte delle norme generali delle S.s. si applicano anche alle altre società di persone, escluse quelle particolari relative a queste ultime.

3Come funziona l'amministrazione della società semplice?

L’amministrazione della S.s. è rivolta al compimento di tutti gli atti di gestione necessari a manifestare la volontà sociale all’esterno, relativi all’attività economica svolta ed al fine di raggiungere il proprio scopo sociale.

L’amministrazione nelle S.s. può essere congiunta o disgiunta: nella prima gli atti di gestione devono essere compiuti con il consenso di tutti i soci o quanto meno della maggioranza di essi.

Al singolo socio è concesso compiere gli atti urgenti che non consentono il preventivo assenso di tutti i soci; nella seconda ipotesi, invece, ogni singolo socio può compiere liberamente gli atti di gestione, consentendo agli altri soci, tuttavia, la possibilità di opporsi qualora non ritengano l’atto medesimo conforme ai fini sociali.

È prevista anche una modalità di amministrazione mista, laddove si prevede nel contratto sociale che alcuni atti siano posti in essere dai singoli soci, mentre altri richiedono il consenso unanime.

Parimenti, può essere prevista la nomina come amministratore di uno solo dei soci. I compiti dell’amministratore di una S.s. consistono nell’attività di rappresentanza dell’ente verso l’esterno, di guisa che gli atti giuridici compiuti all’esterno, nei rapporti con i terzi, abbiano effetti diretti sulla società stessa.

Potrà quindi l’amministratore compiere i seguenti atti: acquisire crediti e/o assumere debiti, stipulare contratti, stare in giudizio in nome e per conto della società, tutelare gli interessi sociali, dare il rendiconto dell’attività svolta nel rispetto delle prescrizioni poste dai soci.

Pertanto la relazione socio/amministratore richiede alla base un rapporto di fiducia, e non a caso la legge richiama l’istituto del mandato quanto ai diritti ed obblighi in capo all’amministratore. Gli amministratori, difatti, sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo dimostrino l’esenzione da colpa.

A loro volta i soci che non partecipano all’amministrazione hanno poteri di controllo sull’operato degli amministratori, e possono dunque richiedere e ottenere informazioni sull'andamento degli affari, consultare i documenti relativi all'amministrazione, ottenere il rendiconto alla fine di ogni anno.

4Come funziona l'autonomia patrimoniale della società semplice?

In relazione alla loro natura giuridica, le S.s. rientrano nell’ambito delle società di persone. Le società di persone, ivi comprese le S.s., sono tali in quanto prevale l’elemento soggettivo rispetto al capitale.

Sono sprovviste di personalità giuridica, ma hanno una limitata soggettività e, pertanto, sono munite di un’autonomia patrimoniale imperfetta. Sono società di persone la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. Nelle società di capitali, viceversa, il capitale prevale sui soci e, pertanto, esse hanno una propria soggettività giuridica che conferisce loro un’autonomia patrimoniale perfetta.

Ma cosa vuol dire per una società avere un’autonomia patrimoniale imperfetta? Significa che le società di persone presentano una soggettività di molto attenuata, poiché l’ente non è del tutto distinto dai soci che lo formano: i soci stessi possono essere chiamati a rispondere, per le obbligazioni sociali, con il proprio patrimonio personale.

5Come funziona la partecipazione dei soci agli utili e alle perdite?

Tutti i soci delle S.s. hanno diritto di partecipare agli utili ed alle perdite di gestione. Le modalità, in linea generale, sono comuni a tutte le società di persone. L’utile rappresenta l’effettivo incremento patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività economica, dato dalla differenza tra attività e passività ovvero tra costi e ricavi. In caso contrario, ossia di spese e passività superiori ai ricavi, si avrà una perdita.

Nell’accordo sociale può essere prevista la misura e la modalità di partecipazione, non essendo necessaria una ripartizione su base proporzionale rispetto a quanto conferito dai soci stessi.

Qualora invece nulla sia disposto in tal senso, la partecipazione agli utili ed alle perdite si presume proporzionale ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, la divisione avverrà in parti uguali.

Se il contratto definisce soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che in pari misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, può essere fissata dal giudice secondo equità.

Salvo patto contrario, il diritto alla divisione degli utili sorge dopo l’approvazione del rendiconto. Infine non va dimenticato il divieto del patto leonino previsto dal codice civile, cioè il patto con il quale si prevede che uno o più soci siano esclusi dalla partecipazione agli utili e/o alle perdite.

6Come si apre una società semplice?

Alla base di una società semplice vi è un contratto sociale detto atto costitutivo. Dove differisce dalle altre società è nel fatto che tale contratto non richiede formalità particolari, potendo addirittura costituirsi verbalmente, così come si può desumere la sua esistenza da fatti concludenti.

È chiaro che la forma scritta è quella più indicata, e comunque sarà richiesta in determinati casi. Sulla forma di costituzione può incidere la tipologia dei beni conferiti nel patrimonio sociale dai soci stessi: qualora si conferiscano beni immobili o altri beni per i quali la legge lo prescrive, l’atto scritto è richiesto a pena di nullità. Nella pratica, tuttavia, è invalso l’uso dell’atto notarile.

È richiesta, inoltre, la sua iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Tale pubblicità ha funzione dichiarativa, cioè di pubblicità notizia verso terzi, al fine di rendere opponibili i fatti ad essa collegati, nonché di certificazione anagrafica.

Quanto al contenuto del contratto, in esso andranno indicati vari elementi, tra i quali: l’indicazione dei soci ed i loro dati anagrafici, il tipo di attività che i soci intendono esercitare in comune, i beni conferiti (denaro, crediti, attività lavorativa, beni mobili e/o immobili) ai fini della costituzione del fondo sociale, le modalità di ripartizione degli utili, nomina, funzioni e poteri degli amministratori, la sede legale ed operativa se diversa.

Per la modifica dei patti sociali si richiede il consenso di tutti i soci. Non è prevista una normativa specifica in relazione alle cause di invalidità del contratto sociale, pertanto si applicheranno le regole generali previste per i contratti dal codice civile. Va detto, però, che non potendo esercitare attività commerciale, la S.s. non è soggetta a fallimento.

7Quanto costa aprire una società semplice?

Dato che la S.s. non presenta formalità particolari, potendo in certi casi costituirsi anche in forma verbale, i costi di apertura sono limitati. Qualora si proceda con atto scritto, i costi iniziali comprendono l’imposta di bollo, quella di registro e l’iscrizione alla Camera di Commercio, ai quali si aggiungono quelli del professionista e del notaio, qualora ci si avvalga di quest’ultimo.

Indicativamente, la spesa si attesta all’incirca tra i 700 e i 1.800 euro. Quanto alla tassazione, la società semplice presenta una propria dichiarazione dei redditi, ma il trattamento fiscale è analogo a quello della persona fisica: il reddito prodotto viene ripartito tra i soci in base alla quota di partecipazione e costituisce reddito di ciascun socio, sul quale incide la tassazione ordinaria (IRPEF). L’IRAP è dovuta solo in caso di svolgimento di attività professionali.

8Chi risponde dei debiti della società semplice?

Le S.s. vengono annoverate nell’ambito delle società di persone e, pertanto, come queste presentano un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che i soci possono essere chiamati a rispondere, illimitatamente e solidalmente, delle obbligazioni sociali.

Illimitatamente significa che ogni socio può rispondere con il proprio patrimonio personale oltre che con quello sociale; solidalmente significa che ogni socio può essere chiamato dal creditore ad adempiere l’obbligazione sociale, e il suo adempimento libera anche gli altri.

La differenza rispetto alle società di tipo commerciale è che il creditore sociale può agire indifferentemente verso la società ovvero verso i soci, i quali possono solo chiedere al creditore stesso la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni utili da aggredire. Nelle società di tipo commerciale (s.n.c., s.a.s.), invece, il creditore è tenuto prima ad agire sul patrimonio sociale, e solo qualora lo stesso risulti insufficiente potrà agire contro i soci.

Il creditore particolare del socio, invece, non può aggredire il patrimonio sociale almeno finché è in vita la S.s.: può solo far valere i suoi diritti sul patrimonio personale ovvero sulla quota di utili spettante al socio suo debitore.

Solo per i soci non amministratori è possibile prevedere nel contratto sociale una limitazione di responsabilità.

9Come si scioglie una società semplice?

La S.s. si scioglie per le cause indicate dall’art. 2272 c.c., ossia:

  • decorso del termine;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
  • altre cause previste dai soci nel contratto sociale.

Il rapporto può venir meno anche solo nei confronti di un socio, per morte dello stesso o per recesso. Quando un socio cessa di far parte della società si dovrà procedere alla liquidazione della sua quota, cioè corrispondergli il controvalore in denaro.

Nel caso di scioglimento della S.s. occorrerà procedere con la fase di liquidazione, con la nomina di un liquidatore che provvederà a compiere gli atti finali di gestione, tra cui riscuotere crediti, pagare debiti, recedere dai contratti in corso e liquidare le quote ai soci ripartendo tra loro ciò che rimane del patrimonio sociale.

Terminata la fase di liquidazione si provvederà alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.

10Vantaggi e svantaggi: le conclusioni

Tra i principali vantaggi troviamo: le formalità di costituzione, così semplici da considerarsi valida anche una forma meramente verbale laddove non vi siano beni particolari da conferire; i costi di costituzione contenuti; la gestione semplificata; la partecipazione dei soci agli utili in base ai conferimenti; le forme di amministrazione plurima o affidata a soci determinati; la tassazione simile a quella delle persone fisiche, per cui il reddito prodotto viene suddiviso tra i soci; la non assoggettabilità a fallimento; l’impossibilità per il creditore del socio di agire sul patrimonio sociale.

Tra gli svantaggi troviamo: l’impossibilità di esercitare attività commerciali; la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; infine, una limitata affidabilità creditizia per la concessione di mutui.

11Quali sono le fonti normative?

Gli articoli dal 2251 al 2290 del codice civile (Libro V, Titolo V, Capo II – Della società semplice).

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