Il patrimonio della società semplice è insensibile alle vicende personali del singolo socio. Infatti, il creditore personale del socio non può aggredire direttamente il patrimonio della società e nemmeno compensare un suo credito verso il socio con un debito eventualmente contratto con la società.
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione (art. 2270 c.c.). Se gli altri beni del debitore sono insufficienti, può chiedere la liquidazione della quota, che deve avvenire entro tre mesi dalla domanda.
Fonte: fiscomania.com — vai all’articolo completo
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